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PROROGA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

slitta al 2009 l’obbligo di identificare i pericoli dell’attivita’

 

Ci sarà più tempo per valutare i rischi aziendali. L’obbligo per le imprese – imposto dal Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – di identificare i pericoli derivanti dal tipo di attività è in scadenza il 29 luglio, ma slitterà al 1° gennaio 2009 (in linea con il rinvio già disposto della comunicazione all’Inail degli infortuni di un giorno).

La proroga è stata inserita, un po’ inattesa, nel disegno di legge di conversione del D.L. 97/08; si tratta del provvedimento d’urgenza varato dal Consiglio dei Ministri che contiene un ventaglio di disposizioni non del tutto omogenee, tra le quali è stato ora inserito anche il differimento di quello che è considerato l’adempimento-cardine della nuova «626».

La proroga

La scadenza per la valutazione dei rischi era stata fissata al 29 luglio 2008, mentre il D.Lgs. 81 è entrato in vigore il 15 maggio 2008.

Con l’ulteriore proroga, il Parlamento si appresta a differire l’adempimento, che dovrà essere effettuato entro il 01/01/2009.

La valutazione dei rischi

Il testo unico sulla sicurezza del lavoro (decreto legislativo 81 del 2008) prevede che il datore di lavoro deve procedere alla valutazione di tutti i rischi aziendali e deve adottare i relativi documenti. Nell’ambito della valutazione dei rischi si dovrà tenere conto della scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei prodotti impiegati, della sistemazione dei luoghi di lavoro, di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress e quelli riguardanti le lavoratrici madri.

Soggetti obbligati

Il nuovo testo normativo amplia la platea delle aziende obbligate ad effettuare ed attuare le misure minime di sicurezza, ed estende la definizione di lavoratore a qualunque persona che svolge un’attività lavorativa in azienda, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Per semplicità è possibile affermare è obbligata alla valutazione dei rischi qualsiasi azienda, anche se non impiega dipendenti, in quanto l’obbligo sussiste ugualmente per i soci che prestano attività lavorativa, essendo equiparati ai dipendenti. Unica esclusione è per l’impresa individuale senza collaboratori e senza dipendenti.

Sono soggetti alle nuove disposizioni i titolari di aziende nel cui ambito operano:

-         soci lavoratori;

-         lavoratori dipendenti;

-         lavoratori occasionali o assimilati ai lavoratori dipendenti (co.co.co e co.co.pro);

-         tirocinanti, praticanti, volontari, allievi o partecipanti a corsi di formazione;

-         associati in partecipazione.

Adempimenti e obblighi

I responsabili della sicurezza sono tenuti ad attuare tutte le misure organizzative e di tutela in materia di salute e sicurezza, in particolare:

a) designare il responsabile del servizio prevenzione e protezione  (R.S.P.P.);

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e primo soccorso;

c) valutare tutti i rischi ed elaborare il documento di valutazione dei rischi;

d) programmare la prevenzione e adottare le misure di controllo delle situazioni di rischio;

e) eliminare e/o ridurre i rischi e l’uso di sostanza pericolose;

f) organizzare il lavoro in base ai principi ergonomici;

g) nominare il medico competente e vigilare affinché i lavoratori siano sottoposti alla sorveglianza sanitaria;

h) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.);

i) informare, formare ed addestrare i lavoratori;

l) convocare la riunione periodica nelle aziende con più di 15 lavoratori.

Le sanzioni

La mancata valutazione dei rischi o la sua non conformità alle prescrizioni, soprattutto nelle aziende che operano nei settori più a rischio, può portare all’arresto da 6 mesi a 12 mesi o l’ammenda da 5mila a 15mila euro.

 

 

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Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

 

15/07/2008